Procedimenti per interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno

PROCEDIMENTI PER INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Protezione legale per persone vulnerabili: Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione di sostegno

Lo studio legale Calvello si impegna a offrire un servizio dedicato alla protezione legale delle persone più vulnerabili della nostra società. In questo contesto, vogliamo illustrare tre importanti istituti del diritto civile che mirano a tutelare coloro che, per varie ragioni, si trovano in condizioni di limitata autonomia nell’espletamento delle loro attività quotidiane: l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

L’interdizione è un provvedimento legale previsto per coloro che, a causa di una infermità mentale grave e abituale, sono incapaci di provvedere ai propri interessi. In pratica, comporta la sospensione totale della capacità di agire della persona interdetta. Il tribunale nomina un tutore che si occupa di compiere gli atti in nome e per conto dell’interdetto, garantendo così la gestione sicura dei suoi affari.

Per coloro che non raggiungono il grado di infermità richiesto per l’interdizione ma comunque necessitano di assistenza nella gestione dei loro affari, c’è l’inabilitazione. Questa misura è destinata a proteggere coloro che, per diverse cause come la prodigalità o l’abuso di sostanze, possono mettere a rischio il proprio patrimonio o quello della propria famiglia. In questo caso, viene nominato un curatore che assiste l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quest’ultimo può continuare a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Infine, c’è l’amministrazione di sostegno, un istituto introdotto più recentemente per offrire una tutela meno invasiva rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. È particolarmente utile per le persone anziane che, pur mantenendo la lucidità mentale, possono avere difficoltà a gestire il proprio patrimonio a causa di problemi fisici. Con questo sistema, un amministratore di sostegno nominato dal tribunale si occupa di gestire gli affari del beneficiario secondo le direttive stabilite dal decreto di nomina, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della persona assistita.

Presso lo studio legale Calvello, comprendiamo l’importanza di garantire una tutela legale adeguata per coloro che ne hanno bisogno. Ci impegniamo a fornire assistenza competente e personalizzata per proteggere i diritti e gli interessi delle persone vulnerabili, aiutandole a gestire al meglio la propria vita e il proprio patrimonio.

Interdizione – Articolo 414 Codice Civile

Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di menteche li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40; 643 c.p.; 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Inabilitazione – Articolo 415 Codice Civile

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione [414], può essere inabilitato [166, 193, 429; 40; 712 c.p.c.].

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità [776] o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Amministrazione di sostegno – Articolo 404 Codice Civile

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Spiegazione dell’art. 414 Codice Civile – Interdizione

L’assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere valutata avuto riguardo anche agli interessi non patrimoniali purché possano subire pregiudizio da atti giuridici se non difesi dall’attività di un tutore. L’incapacità deve quindi essere valutata in base a personalità e condizione sociale dell’interdicendo, natura ed entità degli interessi affidati alla sua disponibilità, ed alla rispondenza della misura dell’interdizione per il soggetto che manifesti la carenza di autonomia.
L’interdizione viene definita giudiziale perché derivante da un accertamento giudiziario culminante in una sentenza (provvisoriamente esecutiva, che esplica pertanto i suoi effetti senza attenderne il passaggio in giudicato).
La cd. interdizione legale (di cui all’art. 32 del c.p.) invece opera automaticamente poichè conseguente a sentenza penale (derivante da reato doloso): riveste i tratti della sanzione e non del rimedio di tutela.
La sanzione per gli atti compiuti dall’interdetto (che ne sarebbe stato incapace poichè la figura di cui al presente articolo incide sulla capacità di agire) è rappresentata dall’istituto dell’annullamento (art. 1425 del c.c.), azionabile su istanza del tutore, dell’interdetto o degli eredi o aventi causa, nel termine di prescrizione quinquennale (art. 2934 del c.c.) decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che revoca l’interdizione oppure dalla morte dell’incapace a contrarre.

Spiegazione dell’art. 415 Codice Civile – Inabilitazione

L’inabilitazione è una forma attenuata d’incapacità, che, salvo le diversità sancite per essa dalla legge, è in tutto perfettamente analoga all’interdizione, le cui norme vanno applicate per analogia all’inabilitazione.
Anche per la pronuncia di inabilitazione è necessaria la esistenza di infermità abituale di mente. Mancando l’estremo della abitualità, per quanto grave sia l’infermità, non può pronunciarsi nemmeno l’interdizione.
Il provvedimento protettivo della inabilitazione, per effetto di questa nuova norma, non si limita, come per innanzi, ai casi di meno grave infermità mentale e psichica ed ai casi di prodigalità, ma si estende ai casi dei perturbamenti prodotti in chi abusi abitualmente di bevande alcooliche o di stupefacenti, con ripercussione pregiudizievole, in ogni caso, nel campo patrimoniale proprio o della propria famiglia. Ripercussione decisiva anche in rapporto alla prodigalità, poiché “si può essere prodighi, senza essere pericolosi per la propria famiglia”. II pericolo deve essere attuale, anche prima di esplicarsi nel patrimonio.
Riguardo a quelli che nel sistema del vecchio codice civile (art. #340#) erano gli inabilitati di diritto, cioè incapaci per dichiarazione di legge (sordomuto e cieco dalla nascita), vi è stata una inversione di criterio, che è poi un giusto ritorno, consigliato dai progressi della educazione e rieducazione scientifica moderna dei minorati, alla norma generale di presunta capacità, salvo a provocare provvedimenti protettivi ed integrativi ove occorra. Per ragioni di maggiore comprensività, alla qualifica di minorati “dalla nascita” si è aggiunta l’estensione: “o dalla prima infanzia”. Se questi minorati, malgrado i moderni mezzi educativi, risultino rimasti ancora tanto deficienti da non potere assolutamente provvedere ai propri interessi, si ricorrerà addirittura alla interdizione.

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