Modifica delle condizioni di divorzio e art. 155 quinquies c.c.

Tribunale di Padova, I Sezione civile, composto dai magistrati Dr.ssa Federica Sacchetto (Presidente), Dr.ssa Giovanna Sanfratello (Giudice relatore), Dr.ssa Antonella Guerra (Giudice) – Ordinanza del 29.01.2013

Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio – Art. 155 quinquies, I co. c.c. – Diritto della parte ricorrente a versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne – Sussistenza – Domanda della parte resistente, nell’ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, volta ad ottenere la corresponsione delle somme arretrate – Inammissibilità.

IL CASO

Dal matrimonio tra Tizio e Caia nascevano due figli. Dopo alcuni anni la coppia si separava e successivamente il Tribunale di Padova dichiarava con sentenza lo scioglimento del matrimonio. In tale sentenza, il Tribunale, accertato che i coniugi erano economicamente autonomi, affidava i figli alla madre Caia, determinando anche a carico di Tizio la corresponsione di un assegno a titolo contributo al mantenimento di entrambi. Al raggiungimento della maggiore età dei figli, a seguito di intese intercorse con gli stessi, Tizio provvedeva a corrispondere il proprio contributo al mantenimento direttamente ai figli con accreditamento delle somme dovute sui loro rispettivi conti correnti. Poiché, tuttavia, la madre pretendeva formalmente la ripetizione di tutte le somme non versate nelle sue mani, Tizio decideva di adire il Tribunale di Padova affinché, a parziale modifica della sentenza divorzio, fermo il quantum debeatur, gli venisse riconosciuta la legittimazione a corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente ai figli (e non per il tramite della ex moglie). Caia nel costituirsi nel procedimento di modifica delle condizioni instaurato con ricorso dall’ex marito, oltre a chiedere il rigetto della domanda di parte ricorrente, chiedeva il pagamento di tutte le somme arretrate non versate in sue mani per il totale di € 49.800,00. Il Tribunale di Padova accoglieva il ricorso proposto da Tizio e dichiarava INAMMISSIBILE la domanda spiegata da Caia afferente alle somme arretrate.

IL PUNTO SALIENTE DELL’ORDINANZA

“La domanda può trovare accoglimento, anche in considerazione dell’età dei due giovani, proprio in relazione a quanto dedotto dalla resistente sul fatto che entrambi siano in procinto di andare a vivere, assieme, in un appartamento loro predisposto dalla madre. In tale prospettiva, la corresponsione del criterio preferenziale stabilito dall’art. 155 quinquies c.c., tanto più laddove si consideri che i figli, non vivendo più sotto il tetto materno, dovranno autonomamente provvedere a tutti gli oneri della nuova abitazione. La domanda afferente alle somme arretrate, proposta dalla resistente, è in questo giudizio inammissibile e va fatta valere secondo le forme del rito civile ordinario”.

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