MANTENIMENTO DEI FIGLI: linee guida del CNF per la regolamentazione delle modalità nella cause di diritto familiare

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente 

Avv. Andrea Mascherin 

Roma, 29 novembre 2017 

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI 

CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

L O R O  S E D I 

URGENTE 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE

Illustri e Care/i Presidenti, 

il Consiglio Nazionale Forense, nella scorsa seduta amministrativa del 14 luglio, ha approvato le Linee Guida in oggetto, elaborate in unione con la Commissione “famiglia”, la Rete dei referenti per il Diritto di Famiglia e le Associazioni di settore, che di seguito Vi trascrivo anche ai fini della stipula di eventuali protocolli con la magistratura a livello territoriale:

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE

La riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile che ha drasticamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e contemperati con l’esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, quanto possibile, il contenzioso riguardante l’individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento dei figli.

Con il venir meno del genitore affidatario in via esclusiva, e con l’introduzione della natura meramente perequativa dell’assegno di mantenimento dei figli, qualcuno oggi ritiene che la separazione dei genitori non introduca di per sé la necessità di ripartire preventivamente ed in via forfettaria gli oneri rappresentati dall’obbligo di cui all’art.316 bis c.c., ed ancor più, che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio di bi-genitorialità sotteso all’affidamento condiviso. La prassi che assegnava al genitore non convivente il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all’affidamento mono-genitoriale l’affidamento condiviso, alla potestà genitoriale, la responsabilità genitoriale e all’assegno di mantenimento il mantenimento diretto.

Non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sull’effettiva eguaglianza economico sociale, giuridica e culturale dei due genitori sembra faticare ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L’assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, e solidarietà familiare disciplinati dall’art.316 bis c.c.

E’ dovere dell’interprete dare attuazione alle previsioni di cui agli artt.316 bis e 337 ter c.c.., attraverso un’analisi obiettiva della concreta situazione di fatto da regolare, nell’auspicabile prospettiva della piena realizzazione del dato normativo.

Pertanto, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, va sempre disciplinata, nei casi regolati dagli artt.337 bis e ss c.c., l’equa ripartizione di quelle ulteriori.

Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l’individuazione delle spese correnti della famiglia di fatto o fondata sul matrimonio- e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall’altro, la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell’entità e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso.

Da qui l’esigenza di definire apposite linee guida, atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile, la concreta distinzione fra le due voci di credito. Diviene necessario, pertanto, ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l’individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Al sol fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all’interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all’interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del menage familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell’assegno perequativo, di cui al IV comma dell’ 337 ter c.c.

Da qui l’esigenza di recintare concettualmente le voci di “spese straordinarie” che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell’ “an” e non determinabili nel “quantum” perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell’art. 337 ter c.c. Si ritiene, dunque, necessario distinguere le due categorie di spese “ordinarie” e “straordinarie” o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il “preventivo consenso”.

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie” o “straordinarie” verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:

SPESE COMPRESE NELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell’organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l’acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere;

2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;

4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

ASSEGNI FAMILIARI

L’assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diverso accordo.

DEDUCIBILITA’ FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

**     *****     **

Con i migliori saluti,

II PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

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