La riconciliazione (rassegna giurisprudenziale) – Separazione e divorzio

NOZIONE: Ai sensi dell’art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo, senza che sia necessario l’intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza di separazione con espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La riconciliazione è caratterizzata dall’animus conciliandi, ovvero dalla volontà dei coniugi di voler ripristinare il rapporto di coniugio

EFFETTI DELLA RICONCILIAZIONE

Separazione e divorzio – Riconciliazione tra coniugi – Privazione di efficacia alla separazione – Riconciliazione – Successiva separazione – Necessità di un nuovo procedimento giudiziale

La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione. (Cass. civ. Sez. III, 26/08/2013, n. 19541)

Separazione e divorzio – Riconciliazione tra coniugi – Effetti della riconciliazione sulla comunione legale – Riconciliazione – Regime di comunione dei beni – Ripristino – Opponibilità ai terzi – Forme di pubblicità – Necessità

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione. (Cass. civ. Sez. I, 05-12-2003, n. 18619)

FORMA DELLA RICONCILIAZIONE

Separazione e divorzio – Riconciliazione tra coniugi – Proponibilità della domanda di divorzio – Riconciliazione – Fondamento

Secondo l’art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo, senza che sia necessario l’intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza di separazione con espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Dunque, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un’espressa dichiarazione in tal senso. La dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall’art. 157 cod. civ., ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti: ne consegue che, quando i coniugi abbiano liberamente manifestato in modo espresso ed inequivoco il loro attuale ed incondizionato animus conciliandi, a nulla rileva che l’effettiva ripresa della convivenza non sia seguita per motivi di forza maggiore o per il successivo pentimento di uno di essi o perfino per uno specifico loro accordo in proposito. L’accordo fra i coniugi, idoneo a far cessare gli effetti della separazione personale secondo la previsione dell’art. 157 cod. civ., integra una convenzione di diritto familiare, alla quale sono applicabili i principi generali in tema di formazione del consenso e relativa efficacia. Me consegue che deve essere dichiarata improponibile per difetto dei requisiti di cui all’art.3 n.2 lett.b) della legge 1 dicembre 1970, n.898, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui le parti, all’udienza presidenziale di un precedente analogo giudizio, abbiano dichiarato di aver ripristinato la convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale, in quanto tale dichiarazione, ai sensi dell’art.157 cod.civ., è sufficiente a fare cessare gli effetti della precedente separazione personale. (Cass. civ. Sez. IV, Ordinanza 12-01-2012, n. 334)

PRESUPPOSTI E PROVA DELLA RICONCILIAZIONE

Separazione e divorzio – Divorzio – Tentativo di conciliazione 

In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur essendo necessario per l’indagine sull’irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente non si presenti all’udienza di comparizione fissata dal Presidente, nella quale questi deve tentare di conciliare i coniugi, la domanda di divorzio non ha effetti, qualora sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al Presidente valutare l’opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza: l’esercizio di tale discrezionalità va evidentemente effettuato tenendosi conto delle ragioni della mancata comparizione. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2014, n. 6016)

Separazione e divorzio – Riconciliazione tra coniugi – Proponibilità della domanda di divorzio – Riconciliazione – Coabitazione

La coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo al contrario necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Occorre, pertanto, che sia data dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare. (Cass. civ. Sez. I, 10/01/2014, n. 369)

Separazione e divorzio – Riconciliazione tra coniugi – Presupposti e prova della riconciliazione – Configurabilità – Ripristino del consorzio materiale e spirituale – Accertamento – Giudice di merito

L’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che risulti incompatibile con lo stato di separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva), implicando un’indagine di fatto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, quindi, a censura, in sede di legittimità, là dove difettino vizi logici o giuridici. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-10-2012, n. 16661)

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