Il coniuge pubblicamente tradito ha diritto al risarcimento

Lo ha stabilito una recente importante sentenza della Cassazione (sentenza 15 settembre 2011, n. 18853) che riconosce al coniuge tradito il diritto al risarcimento. Ma vediamo di capire dove sta la novità. In una normale causa di separazione, il giudice è tenuto solo a verificare, caso per caso, se l’infedeltà coniugale sia stata la vera e propria causa della crisi del matrimonio oppure se il tradimento sia stato solo la conseguenza di uno stato di crisi in cui già versava il rapporto matrimoniale. Nel primo caso, il giudice della separazione potrà addebitare la separazione con colpa al coniuge fedifrago, nel secondo caso no. Ora, invece, con la sentenza in commento, La Cassazione compie un notevole passo in avanti a favore del coniuge tradito riconoscendo per questi la possibilità di ottenere anche il risarcimento del danno (quindi danari). Attenzione però, perchè ciò non vuol dire che tutti i tradimenti daranno automaticamente diritto al risarcimento dei danni. Bisogna, infatti, che l’infedeltà abbia leso in modo plateale la dignità e l’onore di chi la subisce e che quindi il coniuge fedifrago con la sua condotta abbia calpestato diritti (dignità e onore della persona) costituzionalmente garantiti. Ovviamente spetterà al coniuge tradito provare l’entità dei danni subiti sia morali che patrimoniali. In sostanza, il coniuge che ritiene di essere stato particolarmente leso nella propria dignità e onore potrà (e, nota bene, anche se il giudice della separazione nulla ha stabilito in ordine all’addebito) intraprendere una separata e nuova causa civile nei confronti del partner fedifrago al fine di ottenere dal tribunale un provvedimento di condanna al pagamento di una determinata somma a titolo di danni morali e patrimoniali. V’è da pensare che questa sentenza aprirà il varco a tutta una serie di richieste risarcitorie, siano esse fondate o meno!

Hai bisogno di aiuto? Sei nel posto giusto!

Tempo: 1 minuto

    Iscriviti alla Newsletter

    Condividi l'articolo su:
    Torna in alto