E’ valida la previsione di una scadenza a partire dalla quale l’assegno non è più dovuto

Cassazione civile, Sez. VI – Ordinanza del 06-06-2014, n. 12781

Separazione dei coniugi consensuale – Previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie sottoposto ad una scadenza a partire dalla quale l’assegno non è più dovuto – Ammissibilità

Dalla pronuncia in esame emerge la liceità di quegli accordi che contemplino la previsione della cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge in quanto sottoposto a scadenza. Nel caso specifico, poi, la S.C. rileva che “il ricorso è infondato in quanto è sostanzialmente ripetitivo delle difese già svolte nella fase di merito, ampiamente prese in esame e motivatamente respinte dalla Corte di appello con argomentazioni che vanno ribadite in questa sede. Infatti la separazione consensuale, che ha previsto la esclusione dalla data del 1 luglio 2012 del diritto di C.C. a percepire l’assegno di mantenimento, è stata interpretata dalla Corte di appello alla luce del suo tenore testuale e valutata con riferimento alla mancata allegazione di fatti nuovi rispetto alla situazione economica delle parti al momento della separazione stessa.”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. M. G. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. ***** e all’indirizzo p.e.c. ************ e, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., chiede di ricevere presso il suo studio in *********** l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte;

– ricorrente –

nei confronti di:

Cr.Ma., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. E. M. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. ******** e all’indirizzo di p.e.c. ************** e, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., chiede di ricevere presso il suo studio in ************* l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Brescia, emesso il 22 febbraio 2013 e depositato il 27 febbraio 2013, R.G.V.G. n. 505/12.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la Corte condivide e si riporta quanto alla descrizione del presente giudizio alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 28 novembre 2013 articolata sui seguenti punti:

1. Con ricorso ex art. 710 c.p.c.. C.C. ha chiesto al Tribunale di Brescia il riconoscimento, nei confronti del coniuge separato Cr.Ma., del suo diritto all’assegno di mantenimento e all’accollo delle rate mensili, dell’importo di circa 870 euro, del mutuo-casa, contratto con la Banca Credito Bergamasco, e gravante sull’ex abitazione nonchè l’elevazione dell’assegno di 750 Euro, posto dalla separazione consensuale a carico del Cr., a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio M..

2. Il Cr. si è opposto alle richieste della ricorrente e ha chiesto a sua volta la riduzione dell’assegno in favore del figlio.

3. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 15 novembre 2012, ha rilevato l’inesistenza di fatti sopravvenuti idonei a fondare le contrapposte richieste delle parti.

4. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto fondata la decisione e ha respinto il reclamo proposto dalla C. che ha condannato al pagamento delle spese processuali rilevando la incontestata mancata verificazione di nuovi fatti idonei a giustificare le condizioni della separazione.

5. Ricorre per cassazione C.C. che deduce violazione o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.) e dell’art. 156 c.c., ritenendo che il riferimento contenuto nella separazione consensuale al punto 13 (“a partire dal 1 luglio 2012 il Dott. Cr. nulla più dovrà versare alla sig.ra C. a titolo di contributo al di lei mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente”) alla sua condizione di autosufficienza economica non era stato preso adeguatamente in considerazione dai giudici dell’appello i quali non avevano dato alcun rilievo alla circostanza per cui, successivamente alla omologazione della separazione consensuale, l’odierna ricorrente non solo non aveva stabilizzato la propria posizione lavorativa precaria ma aveva anzi chiuso il rapporto di lavoro per essere stata costretta alle dimissioni dal proprio datore di lavoro.

Ritenuto che il ricorso è infondato in quanto è sostanzialmente ripetitivo delle difese già svolte nella fase di merito, ampiamente prese in esame e motivatamente respinte dalla Corte di appello con argomentazioni che vanno ribadite in questa sede. Infatti la separazione consensuale, che ha previsto la esclusione dalla data del 1 luglio 2012 del diritto di C.C. a percepire l’assegno di mantenimento, è stata interpretata dalla Corte di appello alla luce del suo tenore testuale e valutata con riferimento alla mancata allegazione di fatti nuovi rispetto alla situazione economica delle parti al momento della separazione stessa. In particolare la Corte di appello ha rilevato che la C. anche all’epoca della separazione non svolgeva attività lavorativa, in quanto casalinga, sicchè non è apprezzabile la dimissione dall’attività lavorativa reperita in epoca successiva alla separazione, e, allo stesso modo, non può essere fatta valere la presupposizione della C. di reperire una occupazione lavorativa entro il luglio 2012 poichè la previsione di un assegno sino a quella data non era condizionato negli accordi di cui alla separazione consensuale al reperimento di un lavoro. Nè può ritenersi che tale interpretazione recepita dai giudici dell’appello si ponga in contrasto logico e sostanziale con la disposizione dell’art. 156 c.c.. Emerge infatti dalla decisione del Tribunale, riportata nel controricorso, che il venir meno del diritto all’assegno è stato fatto coincidere, nella separazione consensuale, con la donazione alla C. del 50% della proprietà dell’immobile già adibito ad abitazione familiare. Va inoltre rilevato che la rinuncia all’assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 1758 del 28 gennaio 2008).

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.500 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014

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