Convivenza more uxorio: rassegna giurisprudenziale

CONVIVENZA MORE UXORIO

Convivenza more uxorio – Sostegno economico – Dovere

I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza. (Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2014, n.1277)

Convivenza more uxorio – Casa di abitazione – Detenzione qualificata da parte del convivente non proprietario – Conseguenze

La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e di attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Partendo da questo presupposto l’estromissione violenta o clandestina dell’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Un diritto che non viene, ovviamente, meno quando a cacciare il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico. (Cass. civ., Sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7)

Tutela della persona – Famiglia di fatto – Rapporti patrimoniali tra conviventi – Casa familiare – Convivente – Detenzione qualificata

Dal momento che la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 Cost. considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata. Di conseguenza, l’assenza di un giudice della dissoluzione del menage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione. (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2013, n.7214)

Tutela della persona – Famiglia di fatto – Nozione – Risarcimento – Perdita del congiunto – Famiglia legale e famiglia di fatto – Risarcimento 

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito scatta anche per il convivente more uxorio del danneggiato, quando risulti dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. In particolare,. Il riferimento fatti ai “prossimi congiunti” della vittima quali soggetti danneggiati , di cui alle decisioni meno recenti, deve oggi essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legale affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali. Non solo, affinché si configuri la lesione, la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. (Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128)

Famiglia di fatto – Obblighi ex art. 143 c.c. – Rapporti di convivenza – Attribuzioni fatte dal convivente di fatto – Ingiustificato arricchimento (senza causa) – Prescrizione e decadenza civile

L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un obbligazione naturale. E’ pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporti di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Il diritto a richiedere l’indennizzo per ingiustificato altrui arricchimento si prescrive in dieci anni dal momento in cui l’arricchimento si è verificato. Nel caso in cui un convivente “more uxorio” presti nei confronti dell’altro rilevanti contributi economico-patrimoniali in maniera continuativa, la prescrizione dell’azione di arricchimento decorre dalla cessazione del rapporto di convivenza. (Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330)

Tutela della persona – Famiglia di fatto – Nozione – Questione manifestatamente infondata di costituzionalità

Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, individuando le ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi nella circostanza che il rapporto coniugale trova tutela diretta nell’art. 29 Cost.. (Corte Costituzionale, 27 marzo 2009, n.86)

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