Addebito della separazione per reiterate violenze fisiche (Cass. Ord. 35249/23)

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza del 18/12/2023, n. 35249

(Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere)

(omissis)

Svolgimento del processo

A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, esponendo che il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la sua separazione giudiziale dal coniuge B.B., respingendo la domanda di addebito proposta dal ricorrente a carico della moglie, ma accogliendo la domanda di addebito proposta da quest’ultima; ha rigettato la richiesta di assegno di mantenimento da parte della moglie e le ha assegnato la casa familiare; ha posto a carico del A.A. l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 400,00 mensili oltre Istat, e il 50% delle spese straordinarie quale contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non economicamente autonomi; espone altresì di avere proposto appello, che la Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, ma ritenendo corretta la statuizione del Tribunale sulla declaratoria di addebito della separazione a carico del A.A. per condotta violenta ed aggressiva nei confronti del coniuge e rilevando che, di converso, non è emersa la prova di un comportamento contrario ai doveri coniugali posti in essere dalla B.B. nei confronti del coniuge.

A.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo. Non si è costituita la B.B.. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 15 novembre 2023.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., lamenta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 151 c.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al principio del giusto processo ed alla violazione del contraddittorio. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha erroneamente confermato l’addebito della separazione senza valutare se le violazioni dei doveri coniugali (violenze fisiche e morali) risultanti dall’istruttoria avessero i requisiti di efficienza causale rispetto alla irreversibile crisi coniugale in quanto, alla luce della prova testimoniale resa da C.C., sarebbe emerso che le “insofferenze” della B.B. si fossero instaurate in un rapporto già deteriorato e dunque prive di rilevanza causale rispetto al venir meno dell’affectio coniugalis.

2.- Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha valorizzato gli elementi probatori attestanti che il A.A., in più occasioni, ha serbato una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del coniuge, ingiuriandola e percuotendola, come in particolare riferito dal figlio D.D., (“mio padre era aggressivo con mia madre, in caso di problemi, alzava la voce e talvolta anche le mani”; le puntava un coltello e gesticolava con lo stesso, chiedendo di dargli i soldi che gli servivano per l’attività”). La Corte ha rilevato che le dichiarazioni del figlio trovano riscontro in altra deposizione resa da una teste indifferente, la quale ha riferito di avere accompagnato la B.B. “al Pronto Soccorso per delle percosse che mi ha detto di aver subito dal marito”, dichiarazioni che a loro volta trovano riscontro nella querela presentata, in tale occasione, della B.B.. Il giudice di merito ha quindi esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione al marito, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 31351 del 24/10/2022; Cass. n. 3925 del 19/02/2018; Cass. n. 7388 del 22/03/2017).

A fronte di ciò il ricorrente intenderebbe valorizzare le dichiarazioni di altra teste, la quale ha riferito che “secondo me non hanno mai avuto un’intesa serena, c’era sempre qualcosa che non andava bene all’uno o all’altro”, testimonianza che non riferisce alcun “comportamento omogeneo” a quello delle aggressioni violente, e di cui non si apprezza la decisività, trattandosi peraltro di una testimonianza essenzialmente valutativa.

Per il resto, la censura attiene ad una valutazione preclusa al giudice di legittimità, in quanto si rivolge in una richiesta di valutazione dei fatti di causa e delle prove rientrante nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito (Cass. n. 37382 del 21/12/2022).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023

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