Una nuova convivenza more uxorio non fa perdere automaticamente il diritto alla casa familiare

Tribunale Palermo Sez. I, Ord., 29-12-2016

Capita che dopo un certo periodo di tempo il coniuge cui sia stata assegnata l’abitazione, allacci altro rapporto sentimentale che lo porta a convivere col nuovo partner proprio all’interno della casa coniugale la cui proprietà è magari in tutto o in parte dell’altro coniuge non assegnatario, del coniuge cioè che a suo tempo dovette “far le valigie” e lasciare la casa.

I giudici, quindi, si trovano spesso a dover affrontare le richieste di coloro che ritengono di avere diritto alla “restituzione” della casa sol perché l’ex vi ha instaurato una convivenza more uxorio con un nuovo partner.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale, nel solco già tracciato dalla Corte Costituzionale (sent. 30.07.2008 n. 308) ha statuito che “la mera circostanza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell’assegnazione sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore”.

Tradotto: ai “mal di pancia” personali bisogna sempre anteporre l’interesse dei figli nel senso che l’assegnazione della casa non potrà essere revocata fin tanto che questi non abbiano raggiunto una indipendenza economica tale da consentire loro un distacco non traumatico dall’ambiente familiare.

L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La pattuizione calibrata dai ricorrenti al punto n. 2) della domanda congiunta, stando al tenore della quale il diritto al godimento della casa familiare attribuito alla signora (OMISSIS) verrebbe meno qualora quest’ultima instaurasse una convivenza more uxorio, potrebbe non rivelarsi rispondente all’interesse del figlio della coppia.

Ed invero, se appare senz’altro incontrovertibile che l’accordo raggiunto tra i coniugi in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali – incidendo sul crinale dei diritti disponibili – non è suscettibile di sindacato da parte dell’organo giurisdizionale (cfr., per tale condivisibile approccio esegetico, Trib. Salerno, 13 febbraio 2015), è altrettanto innegabile che il diaframma del controllo giudiziale debba inevitabilmente riespandersi laddove venga in rilievo la tutela dell’interesse prioritario della prole. A tal proposito è appena il caso di osservare che l’instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni potrebbe non giustificare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole (cfr., sul punto, il chiaro tessuto motivazionale ordito da Cass. Civ., 16 aprile 2008, n. 9995) e ciò in quanto, come opportunamente messo in luce anche dal formante dottrinale, l’interesse tutelato dalle norme che disciplinano l’assegnazione della casa coniugale si rifrange nell’esclusiva esigenza di assicurare al figlio, nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del proprio habitat domestico.

Peraltro, probabilmente la rispondenza di quanto pattuito al punto n. 2) del ricorso congiunto all’interesse della prole potrebbe non ricavarsi dalla trama normativa tratteggiata dall’art. 337 sexies c.c., il cui tenore letterale potrebbe indurre ad intravedervi un automatismo tra il venir meno del diritto al godimento della casa familiare e l’instaurazione da parte del coniuge affidatario di una convivenza more uxorio. Una simile chiave di lettura della disposizione evocata è, difatti, già stata etichettata come riduttiva dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308), nella misura in cui un’operatività automatica della revoca nell’ipotesi contemplata precluderebbe all’organo giudicante la possibilità di valutare la rispondenza della revoca stessa all’interesse delle prole.

Da un’interpretazione assiologicamente orientata dell’art. 337 sexies discende, dunque, che la mera circostanza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell’assegnazione sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore (cfr., in questi termini, la citata Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308).

Alla luce delle considerazioni appena svolte va pertanto disposta la rimessione della causa sul ruolo allo scopo di consentire la comparizione personale dei coniugi e di verificare la disponibilità di questi ultimi a rimodulare, in forza di quanto sopra esposto, le condizioni della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 14.10.2000.

P.Q.M.

dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dr. Michele Ruvolo;

rinvia la causa all’udienza del 16.1.2017, ore 11.00 per la comparizione personale dei coniugi

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2016.

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